Statuto

ART. 1 COSTITUZIONE

Il giorno Domenica 23 del mese di marzo dell’anno duemilaquattordici, si costituisce in Alessandria, provincia di Alessandria, l’“ASSOCIAZIONE CAMPANARI DEL MONFERRATO”.
L’associazione ha scopi religiosi, socio–culturali e ricreativi, con il fine primario di elevare, promuovere, propagandare e diffondere l’arte della tradizione Campanaria, di quella locale in particolare.
Tale associazione ha sede nel comune di Alessandria presso la Parrocchia San Giovanni Evangelista in Via San Giovanni Evangelista 2. Tale sede potrà essere cambiata con delibera dell’assemblea dei soci.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006. Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 2 OBIETTIVI

L’associazione che è apolitica e non ha fini di lucro, persegue i seguenti obiettivi:

  • valorizzare e tutelare gli interessi religiosi, morali, culturali e sociali dell’Arte Campanaria;
  • promuovere a tutti i livelli, con Enti Religiosi e Civili rapporti di collaborazione e realizzazione di manifestazioni campanarie;
  • promuovere studi e ricerche storiche e statistiche sulle campane ed il loro uso, curandone la stampa, la divulgazione e la tutela del valore storico–artistico;
  • curare la collaborazione con Enti e Associazioni anche di altre Regioni e Stati che perseguano scopi affini ed intendano sostenere ed incoraggiare l’arte Campanaria;
  • incentivare la passione e l’attività dei giovani, curandone la formazione tecnica e culturale con l’ausilio di esperti;
  • provvedere alla programmazione di manifestazioni campanarie, sia su campanili sia a mezzo di concerti itineranti;
  • collaborare con Curie e Parrocchie per il recupero ed il funzionamento dei concerti abbandonati, in disuso, privi di manutenzione o automatizzati non razionalmente.

ART. 3 ATTIVITÀ

Per perseguire gli scopi di cui all’art. 2, l’Associazione può svolgere le seguenti attività: istituire una scuola per campanari; organizzare concerti pubblici, mostre e conferenze.

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può: somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000; effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi; esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali. Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4 ASSOCIATI

Tutti i fedeli che, incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono parte della Chiesa Cattolica, possono associarsi purchè ne condividano l’ispirazione, le finalità e la spiritualità. Sono soci EFFETTIVI coloro che esercitano l’arte campanaria; sono soci BENEMERITI le persone distintesi per il loro aiuto dato all’Associazione o per l’attività campanaria svolta in passato; sono soci SIMPATIZZANTI coloro che dimostrano una spiccata passione per l’Arte Campanaria e comprende i minorenni, i quali diventano effettivi dopo il primo consiglio dell’assemblea generale effettuato dopo il diciottesimo compleanno del socio. Sono soci ONORARI coloro che si sono distinti per particolari benemerenze.

I soci BENEMERITI E ONORARI sono nominati dall’assemblea.

Il numero dei soci è illimitato.

ART. 5 VITA E IMPEGNI SPIRITUALI

Ogni persona che sceglie di far parte dell’Associazione deve assumerne l’identità spirituale caratterizzata dall’attirare i fedeli alle celebrazioni, animare le feste patronali mediante il suono delle campane ed ha una vita cristiana attiva nella sua chiesa particolare, sotto le indicazioni del vescovo.

ART. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Presidente; il Consiglio direttivo.

ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.

L'Assemblea. sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro il termine di 15 giorni, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti. La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di Marzo.

L’Assemblea ordinaria: approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività; discute ed approva i programmi di attività; elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero; nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’Associazione; ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti; approva l’ eventuale regolamento e le sue variazioni; delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari; delibera sull’esclusione dei soci; delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate; approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.

L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del segretario.

L’Assemblea straordinaria dei soci: approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

ART. 8 PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall’Assemblea, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 9 VICEPRESIDENTE

Il vice presidente viene eletto dall’assemblea generale, rimane in carica cinque anni e può essere rinominato. Collabora con il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di malattia o assenza temporanea.

ART 10 SEGRETARIO

Il segretario viene nominato dal presidente, rimane in carica cinque anni e può essere rinominato. Cura tutta la corrispondenza, redige i verbali delle assemblee e provvede ad una rapida e capillare informazione agli associati.

ART. 11 TESORIERE

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di soci pari a 3: Presidente, Segretario, Tesoriere.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo. Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività: attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività; delibera sulle domande di nuove adesioni; sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci; sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari; ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti. La convocazione va diramata per iscritto con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L’Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei conti. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi dall’Assemblea. I Revisori contabili durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle
scritture contabili.

ART. 14 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Le cariche sono tutte completamente gratuite.

DIRITTI: avere aiuto e collaborazione nella organizzazione di manifestazioni campanarie; ricevere aiuto in rapporto alle disponibilità per la organizzazione di corsi per allievi o per idonee iniziative nella promozione e divulgazione dell’Arte Campanaria; aver consulenza su eventuali interventi sul concerto di carattere meccanico-innovativo di tipo manuale dal responsabile delegato per gli impianti; avere dal presidente un elenco aggiornato dei fonditori e installatori esistenti e conosciuti.

DOVERI: Ogni singolo associato è tenuto a: una scrupolosa osservanza dello statuto; a collaborare per propagandare l’Arte Campanaria; fornire consulenza su eventuali interventi sul concerto di carattere meccanico-innovativo ai nuovi associati o a chiunque ne abbia necessità. prestare collaborazione nell’organizzazione di
manifestazioni ed impegnarsi per la migliore riuscita di esse; tenere un comportamento consono agli interessi, alla dignità e al prestigio dell’arte campanaria; segnalare tempestivamente alle parrocchie eventuali guasti o anomalie che si potrebbero verificare compromettendo la buona conservazione e funzionamento del concerto; non favorire o propagandare alcun produttore di campane e/o installatore di impianti di elettrificazione a scapito di altri.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei
confronti del socio che: non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione; senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall’Assemblea dei soci; svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione; in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera consentendo facoltà di replica. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell’Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

ART. 15 SANZIONI

Il consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiamare, sospendere o espellere dall’associazione il Socio che non osservi lo statuto, ma prenda decisioni proprie o non tenga un comportamento consono, agendo contro gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.

ART. 16 DANNI O INFORTUNI

Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite, volontarie e libere, per cui nessuna responsabilità è da attribuire all’Associazione, al presidente e al responsabile della torre campanaria, per danni, incidenti o infortuni che si potrebbero verificare prima, durante e dopo le prestazioni dei soci stessi, i quali se ne assumono per intero la responsabilità e le conseguenze, in quanto da suonatori di campane sono a conoscenza dei rischi che si possono correre suonando le campane.

ART. 17 PATRIMONIO

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: quote e contributi degli aderenti e di privati; contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione; erogazioni liberali di associati e di terzi; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario; proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi; da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.  I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.  E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.  E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio sarà usato solo per attività sociali benefiche e ricreative di carattere collettivo.

ART. 18 BILANCIO

L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie. Nel caso di particolari esigenze l’Assemblea ordinaria per l’approvazione dei rendiconti può essere convocata entro il termine ultimo del 31 Marzo.

ART. 19 QUOTA ASSOCIATIVA

Ogni Socio effettivo e simpatizzante dovrà versare la quota annuale fissata in euro 10 (dieci/00). L’importo delle quote associative potrà essere modificato su delibera dell’Assemblea. Tali quote dovranno essere versate entro il 31 marzo di ogni anno solare.

ART. 20 REQUISITI DI ADESIONE

Chiunque sia interessato ed abbia i requisiti di cui l’articolo 4 dovrà inoltrare richiesta scritta al segretario in qualsiasi momento, dichiarando di accettare il presente statuto senza nessuna riserva. L’adesione viene subordinata al parere vincolante dell’assemblea che si esprimerà come previsto dall’articolo 5 nella successiva riunione.

ART. 21 CONSIGLIERE SPIRITUALE

L’Associazione è assistita da un Consigliere spirituale, proposto dal Consiglio di Amministrazione tra i sacerdoti secolari o regolari e nominato dall’Ordinario diocesano. Dura in carica 5 anni e può essere riconfermato. Ha il compito di animare spiritualmente l’associazione e di garantirne il rapporto con il Vescovo e le sue linee pastorali. Partecipa, senza diritto di voto, all’Assemblea Generale.

ART. 22 NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.